Con l’adozione del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, il legislatore ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. “Direttiva Whistleblowing”) riguardante la protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell’Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. L’obiettivo della Direttiva è quello di creare un sistema di regole per quanto possibile uniformi a livello europeo, finalizzate a garantire la tutela dei soggetti segnalanti (i cc.dd. “whistleblowers”), in una prospettiva di tutela della libertà di manifestazione del pensiero dei segnalanti e di rafforzamento della legalità e della trasparenza nell’esercizio dell’attività d’impresa, in funzione di prevenzione dei reati. Tramite il canale di Whistleblowing, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, possono essere segnalate le violazioni o sospette violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Società, nonché le violazioni dei principi e prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e/o del Codice Etico di IMPRESA POLESE S.r.l., di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, pubblico o privato. Più nel dettaglio, possono formare oggetto di una segnalazione:
- la violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. Si tratta delle violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità del prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- le violazioni di disposizioni europee che consistono in:
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE;
- atti ed omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine eÌ ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti e comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell’Unione nei settori richiamati dall’art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3), 4) e 5), del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- violazioni di disposizioni nazionali che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e gestione.
- circostanze di tempo e di luogo in cui si eÌ verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- descrizione del fatto;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- indicazione di eventuali altre persone che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione o, se in possesso, messa a disposizione di eventuali documenti a sostegno della segnalazione;
- nei casi in cui la segnalazione non sia anonima, elementi identificativi del segnalante (es. generalità e dati di contatto).
- diverse dalle fattispecie sopra descritte e, in particolare, quelle legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante e/o quelle riferite a richieste, reclami o lamentele di natura commerciale;
- aventi ad oggetto notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. “voci di corridoio”).
- coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante o di chiunque abbia collaborato all’accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- del soggetto segnalato, per le responsabilità eventualmente accertate all’esito dell’istruttoria;
- chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla presente Procedura;
- coloro che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.