SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Con l’adozione del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, il legislatore ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. “Direttiva Whistleblowing”) riguardante la protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell’Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
L’obiettivo della Direttiva è quello di creare un sistema di regole per quanto possibile uniformi a livello europeo, finalizzate a garantire la tutela dei soggetti segnalanti (i cc.dd. “whistleblowers”), in una prospettiva di tutela della libertà di manifestazione del pensiero dei segnalanti e di rafforzamento della legalità e della trasparenza nell’esercizio dell’attività d’impresa, in funzione di prevenzione dei reati.
Tramite il canale di Whistleblowing, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, possono essere segnalate le violazioni o sospette violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Società, nonché le violazioni dei principi e prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e/o del Codice Etico di IMPRESA POLESE S.r.l., di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, pubblico o privato.

Più nel dettaglio, possono formare oggetto di una segnalazione:

  1. la violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. Si tratta delle violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità del prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  2. le violazioni di disposizioni europee che consistono in:
    1. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE;
    2. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine eÌ ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
    3. atti e comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell’Unione nei settori richiamati dall’art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3), 4) e 5), del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
  3. violazioni di disposizioni nazionali che consistono in:
    1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
    2. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e gestione.
Oggetto di segnalazione, inoltre, possono essere – sempre con il limite delle materie sopra indicate – sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse ma che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, nonché, ulteriormente, le condotte che dovessero essere rivolte ad occultare le violazioni.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
Il segnalante effettua le segnalazioni fornendo le informazioni di cui dispone basate su fondati motivi e notizie veritiere e circostanziate. Le successive fasi, di verifica preliminare e accertamento, sono agevolate dalla ricezione di segnalazioni dal contenuto preciso e dettagliato, quali a titolo esemplificativo:
  • circostanze di tempo e di luogo in cui si eÌ verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  • descrizione del fatto;
  • generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
  • indicazione di eventuali altre persone che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • indicazione o, se in possesso, messa a disposizione di eventuali documenti a sostegno della segnalazione;
  • nei casi in cui la segnalazione non sia anonima, elementi identificativi del segnalante (es. generalità e dati di contatto).
Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. “voci di corridoio”).
In caso di segnalazioni infondate, effettuate in malafede o con grave negligenza, IMPRESA POLESE S.r.l. si riserva il diritto di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.
Non saranno trattate le segnalazioni:
  • diverse dalle fattispecie sopra descritte e, in particolare, quelle legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante e/o quelle riferite a richieste, reclami o lamentele di natura commerciale;
  • aventi ad oggetto notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. “voci di corridoio”).
SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI
IMPRESA POLESE S.r.l. prevede e adotta, nei confronti dei propri dipendenti e qualora ne ricorrano i presupposti, sanzioni disciplinari nei confronti di:
  • coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante o di chiunque abbia collaborato all’accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  • del soggetto segnalato, per le responsabilità eventualmente accertate all’esito dell’istruttoria;
  • chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla presente Procedura;
  • coloro che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.
I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all’entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Riguardo ai soggetti terzi (es. partner, fornitori, consulenti, agenti) IMPRESA POLESE S.r.l. sanzionerà gli eventuali contegni illegittimi facendo uso dei rimedi e delle azioni previste dalla legge, oltre che di quelli previsti dalle clausole contrattuali che impongono il rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
l trattamento dei dati personali nell’ambito delle segnalazioni avverrà nel rispetto della vigente normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e il D. Lgs. 18 maggio 2018 n. 51, nonché ogni eventuale altra legge e/o regolamento applicabile, ed in conformità con la specifica informativa sulla privacy ("Privacy Policy") resa agli interessati e pubblicata sulla piattaforma.
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito alla gestione delle segnalazioni Whistleblowing, si prega di fare riferimento alla procedura.